AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Luogo fisico o virtuale, ma anche spazio mentale e culturale, organizzato e strutturato per l’apprendimento. È uno spazio d’azione ed al contempo un insieme di situazioni educative. intenzionalmente predisposti. Ad un macro livello esterno implica l’operato dell’Amministrazione centrale e periferica e le politiche nazionali nel campo dell’educazione; a livello organizzativo di istituzione scolastica comprende tutti gli elementi, i locali e le modalità di gestione propri della singola scuola; ad un livello più specifico indica il processo di insegnamento/apprendimento, il dove e il come interagiscono gli allievi e i docenti, anche avvalendosi del supporto delle TIC. Alcuni riferimenti normativi sono: D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche a norma dell’art.21 della legge 15 marzo 1997,n.59”, D.M. 31 luglio 2007, “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione”; Direttiva 3 agosto 2007, n.68 “Modalità operative per l’avvio delle Nuove Indicazioni per il curricolo”.
Glossario
ANSAS
Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica. È stata istituita con la legge finanziaria 2007, subentrando all’IRRE. Si pone l’obiettivo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e di sviluppare e sostenere i processi di innovazione e di ricerca educativa nelle scuole.
AUTONOMIA
Il termine figura nell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e nel D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59. In base a tali disposizioni normative alle istituzioni scolastiche, man mano che raggiungono le dimensioni stabilite, vengono conferiti alcuni compiti e funzioni di gestione dell’istruzione, precedentemente svolti dall’Amministrazione scolastica centrale e periferica. Pertanto, ogni istituzione scolastica può, e deve, realizzare forme di autogoverno sotto gli aspetti finanziario, organizzativo e didattico, ma nel rispetto del sistema nazionale di istruzione, quindi degli obiettivi, dei parametri e degli standard fissati a livello nazionale. È un concetto che oppone alla scuola “verticistica”, totalmente subordinata alle decisioni del centro, una scuola che si muove entro margini propri, seppur ristretti, di decisionalità e flessibilità. Si punta ad una nuova scuola, che si definisce in relazione ed in interazione con il territorio nel quale opera e dal quale coglie i bisogni formativi, rispondendovi con rinvigorita azione educativa. Lo Stato assegna alle istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico, suddivisa in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Ai capi d’istituto viene conferita la qualifica dirigenziale, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l’individuazione di nuove figure professionali del personale docente. Il processo dell’autonomia è stato lungo e articolato ed ancora oggi non si può dire concluso. Nel 1978: primo disegno di legge sull’Autonomia scolastica. Nel 1993: il ministro Rosa Russo Jervolino presenta una proposta complessiva sull’autonomia e nella legge finanziaria 537/1993, “Interventi correttivi di finanza pubblica”, si dedica un articolo (art. 4) alla Pubblica Istruzione. Nel 1994: il dlgs 297/1994, Testo Unico dell’Istruzione, all’art. 26 comma 3, riprende l’art. 4 della L.537/93 e rimanda l’attuazione dell’autonomia a decreti delegati: “Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l’attuazione dell’autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti già dotati di personalità giuridica.”. Nel 1994: il ministro Francesco D’Onofrio nel corso del 1° governo Berlusconi riprova a presentare una proposta complessiva sull’autonomia scolastica. Nel 1995: il ministro Giancarlo Lombardi presenta il ddl 1810 “Delega per l’attuazione dell’autonomia scolastica e per il riordinamento dell’amministrazione scolastica”, approvato dal Governo Dini il 9 Maggio 1995.
BENCHMARKING
Il termine deriva direttamente dal mondo del marketing e consiste nell’analisi accurata dei prodotti e dei servizi di maggiore successo delle imprese concorrenti, che vengono prese a modello, per migliorare i livelli di qualità della propria offerta. Nella scuola si traduce sostanzialmente nel confronto tra le istituzioni scolastiche, nella ricerca delle migliori pratiche e/o dei fattori chiave in grado di accrescere i risultati dell’organizzazione. Indagini comparative internazionali sono condotte da: OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici); IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement); PIRLS, TIMSS. Sul piano dell’esperienza di autovalutazione, alcuni fattori chiave emersi sono: la leadership; gli obiettivi; l’atmosfera; il curricolo; il sistema di monitoraggio.
COMPETENZE
Indicano che cosa una persona sappia effettivamente “fare” in rapporto alla prestazione che è chiamata a svolgere, ovvero la capacità di un individuo di “mettere in campo” il repertorio di conoscenze e abilità di cui è in possesso, per affrontare complessi in contesti di vita quotidiana. Oltre alle competenze disciplinari, tra cui quelle chiave/di base, a scuola sono valutate le competenze trasversali e di cittadinanza.
COMPLESSITA’
Molteplicità di elementi, di aspetti non univoci. Nella scuola indica la varietà delle componenti, prevalentemente docenti, A.T.A. e studenti, e la conseguente necessità che la comunità non ne risulti la semplice somma, ma l’insieme armonico. Occorre che la scuola diventi un luogo di formazione, aggregazione ed espressione di interessi comuni orientati ad un progetto condiviso. Questo, infatti, nasce e si realizza come frutto della sinergia di tutti gli elementi della comunità scolastica, ciascuno per il ruolo che svolge.
COUNSELLING
Il termine counseling (o anche counselling secondo l’inglese britannico) indica, nella scuola, l’attività che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dell’alunno, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità.
D.S. (DIRIGENTE SCOLASTICO)
Nella seconda metà degli anni Novanta il direttore didattico e il preside vengono assimilati ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, contestualmente all’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche (articolo 21 della legge n.59 del 15 marzo 1997), ma solamente con il D.Lgs.59/1998 sono definiti alcuni contenuti inerente alla funzione (dirigenza scolastica). In seguito, il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 ne specificava la responsabilità dirigenziale. I dirigenti scolastici:
• sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale
• rispondono in ordine ai risultati
• sono valutati dall’Amministrazione
• dirigono e coordinano l’attività formativa, organizzativa e amministrativa, le relazioni interne/esterne
• promuovono la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo e l’ampliamento dell’offerta formativa
• valorizzano le risorse umane
• gestiscono le risorse e il personale
• collaborano con il Direttore dei servizi generali e amministrativi
• sono titolari delle relazioni sindacali.
DE-SCHOOLING E FORMAZIONE IN NETWORK
E’una scuola che assorbe la dimensione della società del “tutti in rete”; l’apprendimento è sempre meno legato alla compresenza fisica di una comunità di persone e avviene per mezzo delle nuove tecnologie.
DEMATERIALIZZAZIONE
Impiego di una pluralità di sistemi informatici per la gestione e l’erogazione dei servizi scolastici allo scopo di assicurarne la semplificazione e il miglioramento di qualità. Con la Spending rewiew (decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012), la dematerializzazione è stata introdotta in termini normativi.
DISLESSIA
E’ classificata tra i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e la sua principale manifestazione consiste nella fatica che hanno i soggetti colpiti a leggere velocemente e correttamente ad alta voce. Tali difficoltà non possono essere ricondotte a insufficienti capacità intellettive oppure a mancanza di istruzione, a cause esterne o a deficit sensoriali. Generalmente è in ambiente scolastico che segnalano le difficoltà specifiche. I primi passi concreti nella giusta strada erano stati fatti con la CM del 5 ottobre 2004 n. 4099/A/4 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione che raccomandava agli insegnanti di utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative per agevolare l’apprendimento di bambini e ragazzi dislessici, nonché applicare loro una valutazione specifica. La Legge dell’8 ottobre 2010 n. 170[2] riconosce esplicitamente l’esistenza dei disturbi specifi di apprendimento: dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia L’unico ente accreditato a fornire diagnosi di DSA utilizzabile dalle scuole sono i Servizi sanitari nazionali, ciò significa che qualsiasi altra diagnosi, senza la validazione dell’ASL, anche redatta da specialisti, non conta dal punto di vista legale per poter attivare ciò che la normativa scolastica prevede. In presenza di diagnosi di DSA da parte dei servizi la scuola è tenuta a garantire misure educative e didattiche di supporto quali:
• una didattica personalizzata
• l’introduzione di strumenti compensativi (computer con videoscrittura e correttore, libri digitali, sintesi vocale, ma anche semplici tabelle o formulari e la calcolatrice)
• integrazione della comunicazione scritta con altri codici (grafici, mappe); potenziamento della capacità di ascolto; rafforzamento delle relazioni sociali
• misure dispensative riguardo a specifiche attività non essenziali
• adeguate forme di verifica e valutazione.
Ai familiari di alunni del primo ciclo di istruzione viene riconosciuto il diritto ad avere un orario di lavoro flessibile per poter assistere lo studio a casa laddove il contratto lo preveda.
Patente europea del computer.
EMPOWERMENT
Indica un processo di crescita, sia dell’individuo sia del gruppo, basato sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. Il concetto di empowerment, pertanto, è collegato a quello di learning organization, cioè di una intera organizzazione che apprende, condivide e si assume responsabilità.
FLIPPED CLASSROOM
Classe rovesciata
GOVERNANCE
Nella scuola consiste nell’‘insieme dei principi, dei modi, delle procedure per la gestione e il governo della comunità. È strettamente correlata allo stile della leadership.
INCLUSIONE
Indica l’accettazione/comprensione, nella comunità scolastica, di tutti gli alunni con disabilità, difficoltà specifiche di apprendimento e bisogni educativi speciali. L’inclusione è un valore che mette in risalto la “normalità delle differenze”. Tradotto in azione nella vita ordinaria della scuola, diventa uno degli strumenti con cui le organizzazioni possono concretizzare i principi di equità e di uguaglianza e realizzare la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento. Il concetto di inclusione rappresenta il punto di arrivo di un percorso partito dall’accoglienza/inserimento dei diversamente abili nella scuola e protratto con l’integrazione degli stessi e di tutti gli alunni con particolari problematiche, anche transitorie. La scuola è inclusiva quando riconosce la centralità e la diversità degli studenti nell’elaborazione e nell’attuazione dell’offerta formativa. Nella direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica si caldeggiano le interazione e le reti tra scuole.
INDIRE
Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258, in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 59/1997, trasforma la Biblioteca di documentazione pedagogica (Bdp) in Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), con funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome nei campi della ricerca educativa, della consulenza didattica e pedagogica, della formazione e dell’aggiornamento in servizio del personale, della valutazione. Successivamente, la legge Finanziaria 2007 istituisce l’Agenzia nazionale per l’autonomia in sostituzione dell’INDIRE e degli IRRE. Si passa da un istituto dotato di “personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa”, avente la necessaria autonomia per una efficace e fattiva collaborazione con le scuole, ad “un’Agenzia “a servizio delle Amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali”, quindi, legata al centro politico e amministrativo.
INTERCULTURA
Insieme di relazioni culturali diverse. Nella scuola un progetto di educazione interculturale si articola lungo tre direzioni: integrazione – interazione – riconoscimento. Alla scuola spetta il compito di mediare esperienze eterogenee, anche condotte altrove, che richiedono di essere conosciute e riconosciute, messe in comune e scambiate.
INValSI
Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema educativo d’Istruzione e di formazione. Oltre ad altre funzioni, effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. L’impianto di rilevazione rivolge l’attenzione ad alcuni ambiti fondamentali (comprensione della lingua madre e matematica) a cui si aggiungono periodicamente altri oggetti d’indagine (scienze, etc). Le prove sono standardizzate e si compongono sia di domande a risposta chiusa, da scegliere tra opzioni differenti, sia di domande aperte, ossia quesiti ai quali lo studente deve rispondere in modo autonomo. Alcuni dati sono disponibili all’indirizzo: htpp//www.invalsi.it/snv1011. Nei prossimi anni l’INValSI dovrà essere in grado di fornire informazioni sull’andamento temporale dei risultati raggiunti da ciascuna istituzione scolastica. I principali riferimenti normativi sono costituiti dal Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258, in attuazione dell’articolo 11 della legge n.59/1977, dal decreto del Presidente della Repubblica n.313/2000 e dal Decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286, che riordina l’INVALSI e istituisce il Servizio nazionale di valutazione (SNV).
IRRE
Come per l’INVALSI e per l’INDIRE, la nascita degli Istituti regionali di ricerca (IRRE) fa parte della complessiva riforma avviata con la legge n.59 del 1997. Successivamente, la legge Finanziaria 2007 istituisce l’Agenzia nazionale per l’autonomia in sostituzione dell’INDIRE e degli IRRE
LIFELONG LEARNING (istruzione e formazione durante il corso di vita)
Si intende l’acquisizione e lo sviluppo di competenze, a tutte le età o per tutta la vita, nell’ottica dell’educazione permanente e, conseguentemente, l’attivazione di strutture e di metodi per aiutare gli individui nella continuità della loro formazione. Un primo riferimento all’educazione permanente si riscontra già negli anni Settanta negli studi di P. Lengrand per l’UNESCO (Introduzione all’educazione permanente) che la definisce un processo che accompagna lo sviluppo personale, professionale e sociale delle persone, per migliorare la qualità delle loro stesse vite e della collettività a cui appartengono. Nello stesso periodo B. Schwartz (“Rapporto sull’educazione permanente” al Consiglio d’Europa) distingue l’educazione permanente, basata sui principi di partecipazione, globalità e uguaglianza delle opportunità, dalla formazione ricorrente, che segue una episodica e tradizionalista pratica di aggiornamento/formazione. In tempi più recenti, a partire dagli anni Novanta, si parla di apprendimento permanente, ossia qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, per migliorare le conoscenze, le conoscenze e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale (Commissione Europea), e si pone l’attenzione sull’assunzione di responsabilità, da parte del singolo, nel proprio processo di apprendimento: cosa si vuole apprendere, quando, dove e come. Il macroscenario che richiede all’uomo contemporaneo di usare le conoscenze in maniera efficace, di considerare mai concluso il suo sapere, di sviluppare anche la competenza di apprendere ad apprendere (lifelong learning) è la società complessa e postmoderna, caratterizzata dai continui cambiamenti legati principalmente alla crisi economica delle società, alla velocità delle innovazioni tecnologiche e scientifiche, che hanno sradicato le certezze consolidate di un tempo.
METACOGNIZIONE
Capacità di comprendere i propri processi cognitivi.
MISSION
L’insieme dei valori e dei principi che qualificano e determinano una istituzione scolastica.
MIUR
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è istituito con il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione della legge 59. Le sue funzioni principali riguardano: l’organizzazione generale dell’istruzione scolastica; gli ordinamenti e i programmi scolastici; lo stato giuridico del personale; la definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica; i criteri e i parametri per l’attuazione delle politiche sociali nella scuola; la determinazione e l’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; la valutazione del sistema scolastico; la ricerca e la sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e l’attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea; l’assetto complessivo dell’intero sistema formativo; l’individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; la consulenza e il supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome.
ORGANI COLLEGIALI (OO.CC.)
Strutture partecipative che, a vari livelli (di singola istituzione, locale, regionale e centrale), attuano una gestione sociale delle istituzioni scolastiche, superando il vecchio modello centralistico-gerarchico. Negli anni Settanta, sulla scia dei movimenti del ’68, la scuola italiana vive un periodo di cambiamenti basati sulla logica della partecipazione democratica di tutte le componenti della comunità scolastica. 1971, la legge n.820 istituisce il tempo pieno nella scuola elementare; 1974, i decreti delegati puntano alla collegialità, alla sperimentazione e ricerca educativa, a nuovi inquadramenti per il personale; 1977, la legge n.348 sistematizza la riforma della scuola media; 1977, la legge n.517 introduce la programmazione collegiale e la valutazione formativa e inserisce i diversamente abili nella scuola.
A livello di circolo e d’istituto sono presenti i seguenti organi collegiali:
Consiglio di intersezione (Sc.Infanzia)/interclasse (Sc.Primaria)/di classe (Sc. Sec. di primo grado). Esercita tutte le competenze in materia di programmazione, verifica, valutazione del processo d’insegnamento/apprendimento;
Collegio dei docenti. Comprende tutti i docenti in servizio ed ha durata annuale. È organo titolare di decisioni tecniche in campo metodologico e didattico ed elabora il progetto culturale e formativo della scuola. Si può articolare in Commissioni e Dipartimenti;
Consiglio di Circolo o d’istituto (CdI) e Giunta esecutiva (GE). Il CdI è composto da 14 a 19 membri, a seconda se la popolazione scolastica è inferiore o superiore a 500 alunni ed ha durata triennale. Ricopre funzioni amministrative e organizzative. La GE è eletta tra i componenti del CdI ed ha funzioni di preparazione dei lavori, di esecuzione delle delibere, di proposta del Programma annuale al Consiglio. È organo deliberante in taluni casi di provvedimenti disciplinari;
Comitato di valutazione del servizio dei docenti. Si riunisce per valutare i docenti immessi in ruolo, ai fini della conferma, e per la valutazione del servizio dei docenti, su richiesta degli interessati, per un periodo non superiore all’ultimo triennio.
A livello centrale l’organo collegiale è il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI), organo di carattere tecnico-scientifico formato da 74 componenti tra dirigenti scolastici, ispettori tecnici, docenti, personale Ata, esponenti del mondo dell’economia e dell’Università. È organo di tipo consultivo e formula proposte e pareri facoltativi e obbligatoti, vincolanti e non vincolati, in ordine agli indirizzi, agli obiettivi dell’organizzazione generale dell’istruzione, alle politiche della scuola. Attraverso il Consiglio di disciplina esprime decisioni, per i docenti delle scuole superiori, in merito a provvedimenti disciplinari per i quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione superiore alla censura. Il Cnpi esprime pareri vincolanti su ricorsi al ministro della Pubblica Istruzione in materia di trasferimenti e in materia disciplinare.
A livello regionale, organi collegiali sono i Consigli scolastici distrettuali, con competenze alquanto generiche
A livello locale organi collegiali sono i Consigli scolastici provinciali, con competenze di tipo consultivo e propositivo nei confronti dell’Amministrazione scolastica periferica e delle scuole autonome.
Gli OO.CC., istituiti, come si è detto, con D.P.R. 31 maggio 1974, n.416 (L. 30/07/1973, n.477), sono contenuti nel T.U. (Testo Unico) delle leggi sulla scuola (D.Lgs. 297/94). Alcune recenti funzioni del CdI sono contenute Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n.275), nel Regolamento di contabilità D.I. 1° febbraio 2001, n.44 e anche nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per quanto riguarda gli organi collegiali di livello nazionale e periferico, il comma 15 dell’art. 21 della legge n.59/97 ne prevedeva la riforma e il D.Lgs.233/1999 individuava, nella data del 31/12/2002, la costituzione di nuovi organi collegiali territoriali (Consiglio superiore della pubblica istruzione, Consigli regionali dell’istruzione, Consigli scolastici locali), ma il termine a tutt’oggi, è rimasto disatteso.
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF)
Il Piano dell’offerta formativa è la carta d’identità della scuola. In esso vengono illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. Più precisamente il P.O.F. si occupa:
• delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie
• delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo
• delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero
• dell’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
• dell’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
• delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
• dell’organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell’azione didattica
• dei progetti di ricerca e sperimentazione.
L’esplicito riferimento normativo risale al D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 (art.3), ai sensi della L.59/97.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)
La Rappresentanza sindacale unitaria è una struttura elettiva che rappresenta tutti i lavoratori iscritti e non iscritti a un sindacato. Secondo l’art.3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale. Il sistema delle relazioni sindacali si basa sulla contrattazione integrativa, articolata a livello nazionale e di singola istituzione scolastica.
RENDICONTAZIONE
Operazione in cui la scuola rende manifesto quanto operato nei propri ambiti di competenza, anche attraverso un sistema di documentazione: Piano dell’offerta formativa (POF), Carta dei servizi, Programma annuale (PA), consuntivo annuale, relazione del dirigente scolastico al programma e al consuntivo, regolamenti interni, certificazioni di qualità.
RIFORMA MORATTI
E’ la legge delega n.53 del 28 marzo 2003 con cui si ridisegna il sistema scolastico italiano. In particolare:
il decreto legislativo (D.Lgs.) del 19 aprile 2004, n.59 si occupa del primo ciclo (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado), di anni 5+3 obbligatori, preceduti dalla Scuola dell’Infanzia, a carattere facoltativo. La legge introduce i Piani di studio personalizzati (Psp), con quote riservate alle Regioni, le Unità di apprendimento (Uda) e le Indicazioni nazionali; inoltre consente ai bambini di 2 anni e mezzo la frequenza della Scuola dell’infanzia e ai bambini di 5 anni e mezzo quella della Sc. Primaria (istituto dell’anticipo).
• Il D.lgs. 17-10-2005, n.226 riforma il cd. secondo ciclo o Scuola secondaria di secondo grado (Scuola Superiore) e definisce una distinzione tra il sistema dei licei (Artistico, Classico, Delle Scienze umane, Economico, Linguistico, Musicale, Scientifico, tecnologico) e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale.
• Il D.lgs., 15-4-2005, n.76 definisce il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione fino al diciottesimo anno d’età
• Il D.lgs. 15-4-2005, n.77 esplicita le norme per l’alternanza scuola-lavoro, riservata ai giovani nella fascia d’età tra i 15 e i 18 anni per assicurare loro, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro
• Il D.lgs. 19-11-2004, n. 286 istituisce l’INVALSI.
• Il D.lgs. 17-10-2005, n. 227 vincola gli insegnanti di tutti gli ordini di scuole alla formazione iniziale universitaria.
Sono gli interlocutori sociali delle istituzioni scolastiche, ossia coloro che portano diritti, aspettative, interessi legittimi rispetto all’operato della singola scuola. Prevalentemente sono gli studenti, i genitori, i docenti, gli amministrativi, i collaboratori scolastici, le istituzioni locali e la comunità sociale.
TESTO UNICO SULL’ISTRUZIONE (T.U.)
Durante il governo Ciampi, ministro dell’istruzione Rosa Russo Jervolino, ministro della funzione pubblica Sabino Cassese, prende corpo il Decreto legislativo n. 297 del 16 Aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Il Testo è diviso in cinque Parti:
PARTE I- NORME GENERALI (che comprendono, tra l’altro, gli Organi Collegiali)
PARTE II -ORDINAMENTO SCOLASTICO
PARTE III-PERSONALE (che comprende tra l’altro lo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo)
PARTE IV-ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE
PARTE V-SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI (USR)
Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istituisce gli Uffici Scolastici Regionali. Il successivo Regolamento (Decreto Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347) stabilisce che tali Uffici si organizzino sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
Incremento di qualità in un settore o nell’organizzazione globale di una istituzione scolastica.
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